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Regesto

Art. 54 e 57 OF, art. 4 dell'ordinanza sulla rielezione per il periodo amministrativo 1993-1996; rielezione di un funzionario federale con la riserva della soppressione della sua funzione.
1. La rielezione con la riserva della soppressione della funzione costituisce, in linea di principio, una decisione finale che può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
2. Quando procede alla rielezione, l'autorità eleggente deve esaminare se la funzione verrà verosimilmente mantenuta nel prossimo periodo amministrativo; una probabile soppressione della funzione debitamente accertata è sufficiente per rieleggere il funzionario con la riserva della soppressione della sua funzione (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 54 e 57 OF