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Regesto
Esecuzione in Svizzera d'una commissione rogatoria in materia penale presentata da un'autorità germanica. Art. 12 del trattato d'estradizione concluso tra la Svizzera e la Germania il 24 gennaio 1874. Art. 4 Cst.
Ricevibilità del ricorso di diritto pubblico per violazione d'un trattato internazionale (art. 84 lett. c OG) (consid. 2 a).
L'art. 12 del trattato fra la Svizzera e la Germania rinvia alla legge di procedura penale cantonale; una inesatta applicazione di quest'ultima non comporta la violazione di tale disposizione (consid. 2 b).
In assenza di norme speciali, le disposizioni della legge di procedura penale cantonale si applicano agli atti effettuati in base alla commissione rogatoria, nella misura in cui ciò sia compatibile con i fini della commissione stessa (consid. 4).
Applicazione di tale principio:
- al diritto dell'imputato di consultare gli atti (consid. 5);
- ad una perquisizione domiciliare e ai suoi effetti (consid. 6).
Uguaglianza delle parti nel processo penale (consid. 7).
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Referenzen
Artikel: Art. 12 del