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Regesto

Art. 22ter Cost. Zona di edifici e impianti pubblici, interesse pubblico, art. 21 cpv. 2 LPT.
1. In caso di notevole cambiamento delle circostanze, il proprietario colpito può esigere un riesame della pianificazione (consid. 1).
2. Il fatto che sia venuto meno l'interesse del cantone all'esistenza di una zona di edifici e impianti pubblici non esclude la giustificazione di tale zona ove il comune provi un interesse sufficiente per i propri bisogni pubblici (consid. 2b).
3. Il terreno necessario a lungo termine per impianti sportivi può essere riservato mediante una zona di edifici e impianti pubblici, conformemente ai principi pianificatori (consid. 2c). Il bisogno deve nondimeno essere provato in modo sufficiente e la realizzazione degli impianti dev'essere prevista con una relativa certezza (consid. 2d).

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Referenzen

Artikel: Art. 22ter Cost., art. 21 cpv. 2 LPT