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Regesto

Obbligo delle banche d'informare sulle ragioni economiche che motivano le operazioni previste (art. 19 cpv. 2, 23bis LBCR, art. 93 cpv. 3 e Allegato II lett. C n. 5 RBCR).
1. La Commissione federale delle banche può, senza violare il diritto federale, costringere le banche soggette al suo controllo ad acclarare le ragioni economiche sia di operazioni comportanti rischi (consid. 3), sia di operazioni a titolo fiduciario (consid. 5a), allorquando esistano nel caso concreto indizi suscettibili di far ritenere che l'operazione possa essere un elemento di uno stato di fatto illecito o contrario ai buoni costumi, o allorquando si tratti di un'operazione complicata, inabituale od importante.
2. È rimesso all'apprezzamento tecnico della Commissione federale delle banche accertare quando un'operazione bancaria debba essere considerata importante (consid. 5c); il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'abuso o di eccesso del potere d'apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Requisiti relativi all'obbligo di motivazione incombente alla Commissione federale delle banche (consid. 5d).

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Referenzen

Artikel: art. 19 cpv. 2, 23bis LBCR, art. 104 lett. a OG