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Regesto
Art. 8 CEDU; art. 13 cpv. 1 e art. 29 cpv. 1 Cost. ; art. 34 Codice dei visti (Regolamento [CE] n. 810/2009); artt. 5, 10 e 17 LStr; artt. 6 e 11 OASA; artt. 2, 4, 15 in relazione con l'art. 16 OEV; rifiuto da parte dell'autorità di polizia degli stranieri di esaminare una domanda di ricongiungimento familiare poiché si è celebrato un matrimonio allorché era stato rilasciato un visto Schengen per motivi di visita.
L'applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LStr, secondo cui si deve attendere di principio all'estero la decisione relativa al permesso, dev'essere conforme ai diritti fondamentali (consid. 2). Il diritto al ricongiungimento familiare non decade per il motivo che durante la validità di un visto Schengen concesso per motivi di visita viene celebrato un matrimonio; l'autorità di polizia degli stranieri è quindi tenuta, se una domanda è presentata in tempo utile, ad avviare la relativa procedura di autorizzazione e ad esaminare la domanda di ricongiungimento familiare. Se viene emanata in prima istanza una decisione negativa durante un soggiorno tollerato senza autorizzazione, la persona interessata deve attendere all'estero la decisione relativa al permesso, salvo se le condizioni di ammissione, rispettivamente quelle dell'autorizzazione siano con grande probabilità adempiute ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LStr (consid. 3). Esame del caso concreto (consid. 4).
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Artikel:
Art. 8 CEDU,
art. 13 cpv. 1 e