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Regesto

Monopolio degli spazzacamini; art. 31 cpv. 1 Cost.
1. Il monopolio degli spazzacamini riferito alle caldaie a nafta non può attualmente essere fondato sull'interesse pubblico a prevenire gli incendi (conferma della giurisprudenza; consid. 2c). Nondimeno, tale monopolio, come pure quello del controllo delle emanazioni di fumo provenienti dagli impianti di riscaldamento, si giustificano sotto l'aspetto della lotta contro l'inquinamento, che è un motivo d'igiene pubblica (precisazione della giurisprudenza). L'economia d'energia costituisce un motivo d'interesse pubblico? Questione lasciata indecisa. Il monopolio degli spazzacamini riferito alle caldaie a nafta è di fatto limitato nel cantone di Ginevra nella misura in cui la manutenzione delle caldaie a nafta sia eseguita correttamente (consid. 3a, b).
2. Il monopolio accordato a spazzacamini ufficiali debitamente formati costituisce una restrizione ammissibile della libertà di commercio e d'industria, che non viola il principio della proporzionalità (consid. 3c).

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Artikel: art. 31 cpv. 1 Cost.