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Regesto

Art. 85 lett. a OG: elezione di un tribunale di distretto; intervento delle autorità.
1. Possibilità di rilasciare dichiarazioni ufficiali o private prima di votazioni o di elezioni; condizioni (consid. 3).
2. Particolarità nel caso di votazioni giudiziarie (consid. 4).
3. Valutazione delle dichiarazioni del Presidente del Tribunale superiore sulla situazione di un tribunale di distretto all'approssimarsi dell'elezione generale di rinnovo di questo tribunale (consid. 5a); modo di comportarsi di un partito politico e altre circostanze inerenti allo scrutinio (consid. 5b-d).
4. Le censurate irregolarità non hanno avuto un influsso decisivo sull'esito dell'elezione (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 85 lett. a OG