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Regesto

Art. 100bis CP, collocamento in una casa d'educazione al lavoro, gravità del reato che può darvi adito.
Il collocamento in una casa d'educazione al lavoro è possibile anche se il reato suscettibile di darvi adito (nella fattispecie: un assassinio) è grave. Il collocamento presuppone che l'interessato appaia accessibile a un inquadramento socioterapeutico e sociopedagogico. Per poter emettere al riguardo un pronostico favorevole, occorre stabilire esigenze tanto più severe quanto più lunga sarebbe la pena che dovrebbe essere altrimenti pronunciata. Ove le condizioni poste dall'art. 100bis CP siano adempiute anche sotto questo punto di vista, il collocamento in una casa d'educazione al lavoro deve essere ordinato (consid. 2, in particolare lett. d).

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Referenzen

Artikel: Art. 100bis CP