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Regesto

Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 76 e 78 OAVS.
- L'autorità assistenziale, la quale in considerazione di anticipi prestati, con l'esplicito consenso dell'avente causa, percepisce rendite arretrate, è da ritenere terzo destinatario ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 OAVS (consid. 1).
- Obbligo di restituzione per tale terzo (consid. 2).
- Pagamento eseguito a torto di due rendite semplici per figli in luogo di una doppia rendita: l'autorità assistenziale, la quale ha ricevuto la rendita semplice per figlio che deve essere compensata con l'arretrato della rendita doppia, non è tenuta a restituire la seconda rendita per figlio assegnata all'assicurato da un'(altra) cassa di compensazione (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 76 e 78 OAVS, art. 76 cpv. 1 OAVS