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Regesto

Art. 270 lett. g PP; legittimazione dell'accusatore privato per ricorrere per cassazione dinanzi al Tribunale federale.
L'accusatore privato non ha veste per ricorrere per cassazione in merito all'azione penale quando l'accusatore pubblico, pur intervenendo in qualità diversa da quella di parte, ha nondimeno rappresentato l'interesse pubblico; tale è il caso, per esempio, se egli ha ordinato la sospensione definitiva della procedura o ha collaborato alla procedura sfociata poi in un decreto di non doversi procedere (consid. 2b; conferma della giurisprudenza relativa all'art. 270 cpv. 3 vPP, nel tenore vigente sino al 31 dicembre 1992). Ciò vale ugualmente per i reati punibili a querela di parte (consid. 3).