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Regesto

Art. 5, 9, 13, 29, 32, 35, 36 Cost., art. 6 e 8 CEDU, § 41 cpv. 1 CPP/BL; divieto di utilizzazione delle prove conseguite illecitamente nella procedura penale.
Ordinamento costituzionale relativo al divieto di usare prove acquisite illecitamente, ma di per sé non vietate: è innanzitutto determinante il principio di un equo processo dedotto dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (consid. 3.2).
Ammissibilità di una ponderazione degli interessi per la decisione sull'uso di tali prove (conferma della giurisprudenza, consid. 4). Non si impone, sotto il profilo del diritto costituzionale, di adottare il divieto di uso previsto dall'art. 7 cpv. 4 LSCPT oltre il campo di applicazione di tale legge in caso di utilizzazione non autorizzata di apparecchi tecnici di sorveglianza (per esempio videosorveglianza; consid. 4.4).

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Referenzen

Artikel: art. 6 e 8 CEDU, § 41 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., art. 7 cpv. 4 LSCPT