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Regesto

Art. 2 cpv. 1 della legge federale sull'edilizia di protezione civile (LEPCi) e art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sull'edilizia di protezione civile (OEPCi): contributo sostitutivo in caso di nuove costruzioni (annessi) e di trasformazioni.
Le sale di congresso costruite su di una piscina coperta di un albergo non costituiscono un annesso dell'edificio dell'albergo, né una trasformazione (soprelevazione) della piscina coperta, bensì una trasformazione del complesso alberghiero considerato nel suo insieme. Presupposti di una trasformazione essenziale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LEPCi.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 2 cpv. 1 LEPCi