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Regesto

Art. 1 al. 1 LAINF: Nozione di lavoratore.
È ritenuto lavoratore ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAINF, chi, a scopo di lucro o di formazione e senza rischio economico proprio, esegue durevolmente o provvisoriamente un lavoro per un datore di lavoro cui più o meno è subordinato.
La qualità di lavoratore deve essere determinata caso per caso, considerato l'insieme delle circostanze della concreta evenienza, in particolare ritenendo l'esistenza di una prestazione di lavoro, di un vincolo di subordinazione e di un diritto a salario in qualsiasi forma.

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Referenzen

Artikel: Art. 1 al. 1 LAINF