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Regesto

Art. 21 e 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006 (regolamento SIS II) e del regolamento (UE) 2018/1861; presupposti per la segnalazione di divieti di entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS).
L'art. 24 n. 2 lett. a regolamento SIS II non presuppone né una condanna a una pena detentiva di almeno un anno né una condanna per un reato punibile con una pena detentiva non inferiore a un anno. Al riguardo, è sufficiente che la pena massima comminata dalla norma penale corrispondente sia una pena detentiva di un anno o più. Occorre però sempre esaminare, quale ulteriore condizione, se l'interessato rappresenta una minacia per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico (art. 24 n. 2 regolamento SIS II). Non devono essere poste esigenze troppo elevate per ammettere una simile minaccia. Non è necessario che il comportamento individuale dell'interessato rappresenti "una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società" (consid. 4.4-4.8).
Obbligo di motivazione del tribunale e possibilità di sanare un difetto di motivazione dinanzi al Tribunale federale (consid. 4.11).

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Referenzen

Artikel: Art. 21 e 24 del