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Regesto

Art. 18 lett. a, art. 27 cpv. 1 e cpv. 2, art. 29, art. 30 cpv. 2, art. 44 73 LPP, art. 2 e 13 dell'ordinanza sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio del 12 novembre 1986: Prestazioni per superstiti, prestazione di libero passaggio e assicurazione facoltativa degli indipendenti.
- Nozione di mantenimento della previdenza ai sensi della LPP (consid. 2d).
- L'istituto di previdenza è tenuto ad indicare all'assicurato tutte le possibilità esistenti per il mantenimento della previdenza secondo la legge e il regolamento, giusta la procedura stabilita dal Consiglio federale la cui legalità è da ammettere e la quale consiste nell'informare d'ufficio e esaurientemente l'assicurato quando interviene un caso di libero passaggio sulle modalità che assicurano il mantenimento della previdenza (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio; consid. 3c).
- Il Tribunale federale delle assicurazioni non è competente, nell'ambito dell'art. 73 cpv. 4 LPP, a statuire su un'azione di responsabilità di diritto civile promossa contro un istituto di previdenza (consid. 3d).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 29, art. 30 cpv. 2, art. 44 73, art. 73 cpv. 4 LPP