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Regesto

Art. 30 cpv. 1 e 3 Cost.: principio della pubblicità della procedura giudiziaria e diritto a un dibattimento pubblico.
Sebbene il primo capoverso dell'art. 30 Cost. abbia un campo di applicazione materiale più esteso di quello coperto dall'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2.2), il suo terzo capoverso non conferisce all'interessato un diritto a un dibattimento pubblico (orale), ma si limita a garantire che, nel caso in cui debba aver luogo un'udienza, la medesima sia pubblica, salvo eccezioni previste dalla legge (consid. 2.3-2.6).
Non vi è un diritto a un dibattimento pubblico - anche in virtù dell'art. 6 n. 1 CEDU - nei litigi concernenti la valutazione di esami scolastici o universitari o relativi all'ammissione o all'esclusione da istituti d'insegnamento pubblici (consid. 2.7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 6 n. 1 CEDU, Art. 30 cpv. 1 e 3 Cost., art. 30 Cost.