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Regesto

Autorizzazione ad esercitare la professione per avvocati provenienti da fuori Cantone; spese inerenti alla decisione d'autorizzazione (art. 2 disp. trans. Cost.; art. 4 della legge federale sul mercato interno, LMI).
Sunto della questione concernente la libera circolazione degli avvocati a livello intercantonale (consid. 3).
L'attività d'avvocato fuori Cantone soggiace ad autorizzazione anche in base alla legge federale sul mercato interno. Nell'ambito della libera circolazione degli avvocati i Cantoni possono prevedere una procedura d'autorizzazione (procedura d'ammissione). In applicazione del diritto federale, quest'ultima deve però essere di principio semplice, rapida e gratuita (cfr. art. 4 cpv. 2 LMI) (consid. 4-6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 cpv. 2 LMI