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Regesto

Art. 21 cpv. 1 seconda frase LAI. Quali complemento essenziale di un provvedimento sanitario d'integrazione, i mezzi ausiliari citati all'art. 21 cpv. 1 seconda frase LAI non devono essere assegnati una sola volta, ma accordati e sostituiti per tutto il tempo necessario a conseguire o garantire lo scopo concreto integrativo (esercizio di un'attività lucrativa, svolgimento delle mansioni consuete, studio, apprendistato, assuefazione funzionale) (conferma della giurisprudenza; consid. 3).
Art. 54 cpv. 1 lett. f LAI. La giurisprudenza secondo la quale non dev'essere di principio comunicato all'assicurato il termine stabilito dall'amministrazione - in virtù di una regola interna - per il riesame di rendite ricorrenti, si applica anche ai mezzi ausiliari da consegnare periodicamente (consid. 4).