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Regesto

Art. 16 e art. 17 cpv. 1 LPGA; esigibilità dell'integrazione autonoma in caso di attribuzione a titolo retroattivo di una rendita limitata e/o scalata nel tempo; momento decisivo per l'esame dell'età di riferimento di 55 anni.
In caso di attribuzione a titolo retroattivo di una rendita limitata e/o scalata nel tempo - così come in caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA del diritto a una rendita in corso (cfr. DTF 141 V 5) -, occorre fondarsi sul momento dell'emanazione della decisione per stabilire se l'età di riferimento di 55 anni sia stata raggiunta (consid. 7.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 141 V 5

Artikel: Art. 16 e art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 17 LPGA