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Regesto

Art. 29 cpv. 2 Cost.; diritto di essere sentito, diritto di replica.
Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni presa di posizione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Il diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 4.3-4.6).

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Referenzen

Artikel: Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU