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Regesto

Art. 38 cpv. 2 LBVM, "principio della specialità" e "principio della lunga mano"; assistenza amministrativa in base alla legge sulle borse a favore dell'autorità norvegese di vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni e sul commercio di valori mobiliari (Kredittilsynet) in merito ad un eventuale reato d'iniziati.
Condizioni secondo l'art. 38 cpv. 2 LBVM, alle quali la Commissione federale delle banche può accordare l'assistenza amministrativa ad autorità straniere di vigilanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (consid. 3).
Il fatto che l'autorità straniera di vigilanza debba, a determinate circostanze, trasmettere informazioni ad un'autorità incaricata del perseguimento penale, non esclude l'assistenza amministrativa, fintanto che si può confidare nel rispetto del "principio della specialità" e del "principio della lunga mano", ciò che presuppone quanto meno delle dichiarazioni "best efforts" (consid. 4 e 6b/cc).
La trasmissione d'informazioni, ottenute nel quadro dell'assistenza amministrativa, alle autorità incaricate del perseguimento penale è autorizzata solo se sussiste un sospetto concretizzabile nel singolo caso. Se non esistono - salvo transazioni in un momento più o meno sospetto - altri elementi più specifici, conviene, in un primo tempo, prestare eventualmente solo l'assistenza amministrativa (consid. 5) e optare per la procedura a due livelli con una nuova decisione (di trasmissione) (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 38 cpv. 2 LBVM