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Regesto

Art. 25a cpv. 5 LAMal; costi delle cure assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; competenza per il finanziamento residuo da parte dei Cantoni in caso di degenza di un assicurato in una casa di cura situata al di fuori del Cantone di domicilio.
Sintesi dei lavori preparatori riferiti all'art. 25a cpv. 5 LAMal entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (consid. 6).
Obbligo del Cantone di domicilio di assumere il finanziamento residuo dei costi delle cure quando un assicurato sceglie la degenza in una casa di cura situata al di fuori del Cantone (consid. 7.1).
Il finanziamento residuo sottostà alle regole del Cantone in cui si trova la casa di cura, quando non vi è un posto disponibile in una casa di cura del Cantone di domicilio situata in prossimità; quando tali posti sono disponibili nel Cantone di domicilio, sono applicabili le regole di questo cantone (consid. 7.2).

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Referenzen

Artikel: Art. 25a cpv. 5 LAMal