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Regesto

Art. 8 e 16 cpv. 2 lett. a LAI; art. 5 OAI; diritto a un secondo anno di formazione dell'avviamento professionale AI.
Illegalità della lettera circolare AI n. 299 emanata dall'UFAS il 30 maggio 2011 (rispettivamente della cifra marginale 3020 secondo paragrafo CPIP), nella misura in cui per un secondo anno di formazione dell'avviamento professionale AI si pretende che vi siano buone prospettive di raggiungere una capacità al guadagno influente sull'ammontare della rendita o che (anche se inizialmente non vi saranno ripercussioni sulla rendita) l'integrazione nel mercato del lavoro primario apparirà probabile (consid. 5).
La risposta alla domanda se debbano essere concesse prestazioni per un secondo anno di formazione dipende dall'adempimento nel caso concreto delle condizioni legali (misura necessaria, appropriata e adeguata [raggiungimento di un salario orario di almeno fr. 2.55]; consid. 5.5). Il fatto che un secondo anno di formazione non è necessario non deve essere ammesso alla leggera (consid. 6.5).

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Referenzen

Artikel: Art. 8 e 16 cpv. 2 lett. a LAI, art. 5 OAI