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Regesto

Art. 353 cpv. 1 lett. k e art. 80 cpv. 2 CPP; la firma personale manoscritta dell'estensore costituisce un'esigenza formale di validità nell'interesse della sicurezza del diritto anche per il decreto d'accusa.
L'apposizione di un "timbro facsimile" al posto della firma manoscritta non garantisce a sufficienza che il decreto d'accusa emesso concordi, nella forma e nel contenuto, con la decisione presa dal pubblico ministero. Solo la firma autografa del pubblico ministero competente può confermare tale concordanza (consid. 1.3.1-1.4.1).
Un decreto d'accusa provvisto unicamente di un timbro facsimile non è nullo; è affetto da un vizio di forma. Giurisprudenza in costellazioni paragonabili (consid. 1.4.2).
Se l'assenza della firma manoscritta in calce al decreto d'accusa risulta da una vera e propria prassi, la trasmissione al tribunale firmata di proprio pugno dal pubblico ministero competente non è suscettibile di sanare il vizio di forma del decreto d'accusa (consid. 1.5.1). In particolare una sanatoria può entrare in considerazione unicamente ove la necessaria firma manoscritta del pubblico ministero competente sia stata inavvertitamente omessa (consid. 1.5.2 e 1.5.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 80 cpv. 2 CPP