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Regesto

Art. 23 lett. a e art. 26 cpv. 1, art. 30c cpv. 1 e 2 LPP risp. art. 331e cpv. 1 e 2 CO; art. 30d cpv. 3 lett. b LPP; art. 2 cpv. 1 nonché art. 3 cpv. 2 e 3 LFLP; insorgenza del caso di previdenza di invalidità, ammissibilità del versamento e della restituzione di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni e di una prestazione d'uscita.
Sino all'insorgere del caso di previdenza di invalidità (che coincide nel tempo con il momento della nascita del diritto a prestazioni di invalidità [consid. 2.6]), il prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni è ammissibile (consid. 2.1-2.8). Il rimborso di detto prelievo dopo l'insorgenza del caso di previdenza di invalidità è escluso (consid. 2.9).
Una prestazione d'uscita è effettuata validamente anche se dovesse in seguito risultare che la stessa non avrebbe dovuto essere versata, in quanto il caso di previdenza di invalidità era già sopravvenuto in precedenza (consid. 3.1-3.5). La restituzione della prestazione d'uscita è ammissibile pure dopo l'insorgenza del caso di previdenza di invalidità (consid. 3.6).

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Referenzen

Artikel: art. 30c cpv. 1 e 2 LPP, art. 331e cpv. 1 e 2 CO, art. 30d cpv. 3 lett. b LPP, art. 3 cpv. 2 e 3 LFLP