Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 135 cpv. 3 e art. 439 cpv. 1 CPP; rimedio giuridico federale che il difensore d'ufficio può esperire per contestare l'entità della retribuzione riconosciutagli nell'ambito di una procedura di liberazione condizionale.
Conformemente all'art. 439 cpv. 1 primo periodo CPP, la procedura di liberazione condizionale e i rimedi giuridici non sono disciplinati direttamente dal CPP. L'art. 135 cpv. 3 CPP permette comunque al difensore d'ufficio, che non è parte né partecipante al procedimento, di inoltrare un reclamo per contestare la decisione relativa alla sua retribuzione e indica l'autorità di reclamo competente. Questa disposizione regola i rimedi giuridici a disposizione del difensore d'ufficio in relazione alla retribuzione del suo lavoro, senza distinzioni in base alla causa penale in questione. Si tratta di una norma speciale riservata dall'art. 439 cpv. 1 secondo periodo CPP, di modo che è applicabile anche in materia di esecuzione delle pene e delle misure (consid. 1.1).
Se l'autorità penale ha stabilito la retribuzione del difensore d'ufficio per la procedura sia di prima sia di seconda istanza cantonale, la via di ricorso esperibile è quella prevista dall'art. 135 cpv. 3 lett. b CPP per la totalità della retribuzione. L'autorità di reclamo competente è il Tribunale penale federale, più precisamente la Corte dei reclami penali (art. 37 cpv. 1 LOAP), a cui spetta statuire sulla retribuzione di prima come pure di seconda istanza cantonale (consid. 1.2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 135 cpv. 3 e art. 439 cpv. 1 CPP, art. 135 cpv. 3 lett. b CPP, art. 37 cpv. 1 LOAP