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Regesto

Art. 59 cpv. 4 CP; art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF; pronuncia e protrazione di una misura terapeutica stazionaria; inizio del termine quinquennale; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero.
Gli interessi delle "autorità toccate" nell'ambito dell'esecuzione delle misure devono essere tutelati dal pubblico ministero. Dinanzi al Tribunale federale il pubblico ministero può censurare l'errato calcolo del giudice relativo all'inizio della protrazione di una misura terapeutica stazionaria di cui all'art. 59 cpv. 4 secondo periodo CP, anche se la proposta della protrazione della misura è formulata dall'autorità d'esecuzione (consid. 1).
Se la misura terapeutica stazionaria giusta l'art. 59 CP comincia allorché l'autore è già privato della propria libertà - situazione che costituisce la regola - il primo termine (quinquennale) inizia a decorrere a partire dalla data della decisione, cresciuta in giudicato, che ordina la misura (consid. 2.2-2.7). In caso di protrazione della misura terapeutica stazionaria, è determinante il giorno della scadenza del periodo (quinquennale) stabilito inizialmente o eventualmente già protratto. Ciò vale anche qualora la (nuova) decisione di protrazione sia resa prima della scadenza del termine corrente, ossia durante il periodo (quinquennale) stabilito inizialmente o eventualmente già protratto della misura (consid. 2.8). Liceità e limiti della protrazione della misura prima della scadenza del periodo in corso (consid. 2.9).

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Referenzen

Artikel: Art. 59 cpv. 4 CP, art. 59 CP