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Regesto

Fallimento. Graduatoria. Cessione delle pretese litigiose.
1. Effetti della cessione fatta a due creditori, in virtù degli art. 260 LEF e 756 cpv. 2 CO, del credito fondato sull'azione di responsabilità contro un amministratore, che la massa del fallimento d'una società anonima rinuncia a far valere da sè medesima (consid. 1).
2. L'amministrazione del fallimento che verifica i crediti insinuati ed allestisce la graduatoria (art. 244 e segg. LEF) può ammettere un credito fondandosi semplicemente sulle spiegazioni verbali del mandatario dei creditori, al fine di evitare una causa di contestazione della graduatoria che essa non ha i mezzi per sostenere, per mancanza d'attivo? (consid. 2).
3. Veste del fallito per presentare un reclamo inteso a far rettificare una graduatoria viziata dall'ammissione d'un credito non sufficientemente giustificato (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 260 LEF