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Regesto

1. Adito con una istanza di fallimento, il giudice deve verificare d'ufficio se le regole sul foro dell'esecuzione sono state osservate. Se ciò non è manifestamente il caso, egli può dichiararsi incompetente. Se nutre dubbi sulla sua competenza, ad esempio quando il luogo in cui il debitore ha il domicilio si presta a discussione, il giudice aggiornerà la decisione sull'istanza di fallimento e sottoporrà la causa all'autorità di vigilanza, conformemente all'art. 173 cpv. 2 LEF, applicabile per analogia (consid. 2).
2. La comminatoria di fallimento notificata da un ufficio d'esecuzione incompetente in ragione del luogo è radicalmente nulla. Il debitore può addurre per la prima volta davanti al Tribunale federale (cfr. art. 79 OG) fatti che permetterebbero di appurare questa nullità, la quale dev'essere rilevata d'ufficio. Rinvio della causa all'autorità cantonale perchè accerti i fatti necessari per determinare il domicilio del debitore (art. 64 e 81 OG; consid. 1, 2, 3 e 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 173 cpv. 2 LEF, art. 79 OG, art. 64 e 81 OG