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Regesto

Esecuzione per pigioni e affitti; diritto di ritenzione.
1. Il debitore che intende contestare il diritto di ritenzione del locatore deve agire in via d'opposizione; se contesta la pignorabilità degli oggetti iscritti nell'inventario, deve presentare reclamo all'autorità di vigilanza (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
2. La procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e 107 LEF non è applicabile nelle relazioni tra il creditore che invoca il diritto di ritenzione del locatore e il suo debitore; il termine per promuovere azione di rivendicazione, fissato ad onta di questa regola, è un atto la cui nullità dev'essere costatata d'ufficio, in ogni tempo (consid. 2 e 3).
3. Gratuità della procedura di reclamo (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 106 e 107 LEF