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Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost.; deduzione delle spese nell'ambito della determinazione dell'utile immobiliare imponibile conseguito da una società immobiliare intercantonale.
1. La proposta formulata da un'amministrazione fiscale cantonale in merito al riparto intercantonale degli utili e delle spese non costituisce un atto d'imperio suscettibile d'essere impugnato con ricorso per violazione del divieto della doppia imposizione (consid. 1b).
2. Non è applicabile alle società immobiliari la norma di conflitto stabilita dal Tribunale federale per gli agenti immobiliari e gli imprenditori generali, secondo cui il Cantone ove l'immobile è situato, al fine di determinare l'utile immobiliare imponibile, deve prendere in considerazione una parte delle spese relative alla vendita dell'immobile, che sono state sopportate dall'agente immobiliare nel luogo del suo domicilio principale (consid. 2 e 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 46 cpv. 2 Cost.