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Regesto

1. Art. 721 CO. L'amministrazione della società anonima può in ogni caso revocare le sue decisioni fintanto che l'assemblea generale non glie l'abbia vietato validamente (consid. 2).
2. Art.660 sgg.CO. L'obbligo incombente di massima agli organi della società di trattare tutti gli azionisti in modo uguale non concerne gli affari in cui questi agiscono come terzi nei confronti della società (consid. 3).
3. Art. 652 CO. Gli azionisti non hanno un diritto alla ripresa di azioni che la società ha acquistato e vuol rivendere (consid. 3).
4. Art.2CC. Il consiglio di amministrazione di una società anonima familiare commette un abuso di diritto se, avendo acquistato azioni della società "per il conto degli azionisti", le rivende tutte a uno solo di questi, mettendo cosi fine per sorpresa alla incapacità dell'assemblea generale di prendere una decisione a dipendenza di questo acquisto? (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 721 CO, Art.660 sgg.CO, Art. 652 CO