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Regesto

Doppia imposizione. Ricevibilità del ricorso di diritto pubblico. Art. 46 cpv. 2 CF, 84 e 88 OG.
1. Quando la decisione di una autorità di prima istanza è sostituita da quella di una giurisdizione di ricorso, soltanto questa seconda decisione può formare l'oggetto di un ricorso di diritto pubblico (consid. 1).
2. Anche in caso di accordo tra due cantoni circa il riparto dell'imposta, il contribuente può ricorrere invocando l'art. 46 cpv. 2 CF, se si ritiene leso dalla convenzione intervenuta. Basta una doppia imposizione e, pertanto, una lesione virtuale (consid. 2).
3. Luogo d'imposizione per una villetta costruita, per passarvi i giorni di vacanza e di fine settimana, su di un fondo d'altri. Costruzione mobiliare, oppure immobile nel senso del diritto civile? Questione lasciata indecisa. Occorre tener conto della realtà economica e, date le circostanze della fattispecie, considerare la villetta in esame come un immobile imposto nel luogo in cui è situato (consid. 3).