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Regesto

Art. 4 Cost.; discriminazione nella determinazione della tassa per la licenza di caccia nei confronti dei richiedenti domiciliati fuori Cantone.
1. Inizio della decorrenza del termine per proporre ricorso di diritto pubblico contro un decreto cantonale, il quale è sottoposto all'approvazione - anche se solo parzialmente - della Confederazione (consid. 1a).
2. È compatibile con l'art. 4 Cost.:
a) accordare ai richiedenti domiciliati fuori Cantone soltanto una licenza di caccia per tutto il territorio cantonale e riservare la possibilità di ottenere una licenza di caccia per una determinata zona di caccia ai richiedenti domiciliati nel Cantone (consid. 2);
b) esigere dai richiedenti domiciliati in altri Cantoni o all'estero tasse più elevate per la licenza di caccia (consid. 3b);
c) esigere dai richiedenti forestieri il triplo (persone domiciliate in altri Cantoni), rispettivamente il quadruplo (persone domiciliate all'estero) della tassa di base (consid. 3c);
d) esigere dai richiedenti forestieri contributi (tassa supplementare per la licenza di caccia) per il fondo d'intervento per il risarcimento dei danni cagionati dalla selvaggina e per la protezione della natura più elevati di quelli pretesi dai richiedenti domiciliati nel Cantone (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.