Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

1. Eseguito il pignoramento di una quota ereditaria ed in assenza di un accordo fra gli interessati, l'autorità di vigilanza non può tener conto di eccezioni di diritto materiale, ma deve ordinare la realizzazione della quota in uno dei modi previsti nell'art. 132 cpv. 3 LEF e nel regolamento 17 gennaio 1923 (consid. 1).
2. La disposizione dell'art. 132 cpv. 3 LEF, secondo cui l'autorità di vigilanza procede nei suoi incombenti, uditi gli interessati, non significa che detta autorità è tenuta a nuovamente citare gli interessati, ma soltanto che deve tener conto del parere espresso dai medesimi (consid. 2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 132 cpv. 3 LEF