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Regesto

Art. 651 cpv. 2 CC.
Quando è richiesto lo scioglimento della comproprietà, il giudice può ordinare la vendita all'incanto o la divisione in natura. Al riguardo esso deve stabilire se i beni sono divisibili in natura senza diminuirne notevolmente il valore e deve prendere la sua decisione, tenendo conto della particolare situazione, delle circostanze personali e dei bisogni nonchè dei desideri dei comproprietari. Qualora si possa presumere che le due soluzioni avranno effetti equivalenti per i due comproprietari, il giudice può ordinare la divisione in natura solo se realizzabile ragionevolmente, rispettando la quota di interessenza di ogni comproprietario.

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Referenzen

Artikel: Art. 651 cpv. 2 CC