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Regesto

Strade nazionali; acquisto dei terreni necessari mediante rilottizzazione.
1. L'acquisto in via di rilottizzazione del terreno necessario alla costruzione della strada nazionale (art. 31 LSN) comprende anche quello degli edifici che su di esso sorgono. La procedura espropriativa aperta dal Cantone successivamente a tale acquisto è quella prevista dall'art. 23 dell'ordinanza sulle strade nazionali del 24 marzo 1964 (consid. 1 a).
2. Posizione del Cantone che partecipa all'impresa di rilottizzazione (consid. 1 b).
3. Obbligo di risarcimento del pregiudizio derivante dall'impossibilità, determinata dalle esigenze prioritarie delle strade nazionali, di riattribuire al proprietario in nuovo riparto un fondo del vecchio possesso su cui sorge uno stabile industriale. Rapporti tra la procedura di raggruppamento e quella espropriativa secondo l'art. 23 dell'ordinanza sulle strade nazionali; casi in cui l'apertura di quest'ultima può essere rifiutata; presa in considerazione dei risultati del raggruppamento nella determinazione dell'indennità dovuta ai sensi di tale disposto; applicazione di codesti principi nel caso concreto (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: art. 31 LSN