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Regesto

Espropriazione; indennità per una grave limitazione temporale dell'accesso (art. 5 e 23 LEspr).
Competenze delle Commissioni federali di stima (consid. 3a e b). Servitù quale oggetto di espropriazione; l'espropriazione comprende anche la limitazione del diritto espropriato a titolo permanente o temporaneo (consid. 3c).
Effetti dell'espropriazione sui diritti reali limitati e sui diritti personali annotati a registro fondiario. Conseguenze sul diritto reale limitato nel caso in cui sia stata omessa la diffida prevista dall'art. 91 cpv. 1 LEspr (consid. 6a). Perenzione delle pretese giusta l'art. 41 cpv. 2 LEspr (consid. 6b).
Obbligo dell'espropriante di adottare i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 7 cpv. 2 e 3 LEspr nel caso in cui l'esecuzione o l'esercizio della sua impresa rechi pregiudizio all'esercizio di un passo pubblico. Competenza della Commissione federale di stima a statuire sulle domande di indennità derivanti dall'obbligo di tutelare l'interesse pubblico e quello dei fondi vicini (consid. 7).
Stima delle servitù e determinazione dell'indennità per la limitazione dell'accesso (consid. 8).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 5 e 23 LEspr, art. 91 cpv. 1 LEspr, art. 41 cpv. 2 LEspr, art. 7 cpv. 2 e 3 LEspr