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Regesto

Vendite speciali di derrate alimentari (art. 1 cpv. 1, art. 2 LCSl, art. 4 cpv. 1 LC).
1. L'organizzazione di vendite speciali e la vendita ad un prezzo inferiore a quello praticato abitualmente non sono di per sè atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCSl (consid. 1).
2. Per valutare se un atto di concorrenza sia leale o no è irrilevante che esso provenga da un'impresa in posizione dominante sul mercato o da un'impresa di minore importanza (consid. 2).
3. Il prezzo fissato per una vendita speciale non è determinante per stabilire se si sia in presenza di una concorrenza sleale, salvo che siano date circostanze particolari che rendano l'operazione incompatibile con le regole della buona fede (consid. 3).
4. Nella fattispecie non è stato violato l'art. 1 cpv. 2 lett. a e b LCSl, poiché le vendite speciali non hanno comportato indicazioni inesatte o fallaci sulle capacità del loro autore, né una denigrazione delle prestazioni dei concorrenti (consid. 4).
5. Delimitazione degli ambiti nei quali la protezione del concorrente è garantita dalla legge sui cartelli e dalla legge sulla concorrenza sleale (consid. 5).
6. Nozione di "provvedimenti" ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LC (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 1 cpv. 1, art. 2 LCSl, art. 4 cpv. 1 LC, art. 1 cpv. 2 lett. a e b LCSl