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Regesto

Art. 52 cpv. 1 LPGA; art. 10 OPGA; opposizione per e-mail.
Un'opposizione presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come previsto dalla forma scritta stabilita dall'art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6).
In questo caso non c'è alcun diritto a un termine suppletorio (consid. 4.5 e 4.6).
Una correzione del vizio di forma può essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6).
Caso concreto in cui non è necessario avvertire del vizio di forma, benché il termine di opposizione non sia ancora spirato (consid. 4.7).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 52 cpv. 1 LPGA, art. 10 OPGA