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Regesto

Art. 141 cpv. 2 CPP; art. 12 e 13 LPD; art. 90 LCStr; prove illecite raccolte da privati cittadini; utilizzabilità in caso di infrazioni alla LCStr.
Possono essere qualificate come illecite segnatamente le prove raccolte da un privato cittadino in violazione della LPD o del CC (consid. 1.2). Illiceità delle prove acquisite in violazione della LPD e motivi giustificativi (consid. 2). Ammissibilità restrittiva dei motivi giustificativi che consentono di escludere il carattere illecito del mezzo di prova, con particolare riguardo a riprese effettuate con una dashcam collocata su un veicolo a motore in caso di infrazioni alla LCStr (precisazione della DTF 146 IV 226; consid. 3 e 5). In presenza di un mezzo di prova raccolto da un privato cittadino in violazione dei principi ancorati nella LPD, occorre verificare in primo luogo se esistono dei motivi giustificativi ai sensi dell'art. 13 LPD. Se l'illiceità della lesione della personalità può essere esclusa da un motivo giustificativo, la prova è utilizzabile senza restrizioni. Se invece la prova dev'essere qualificata come illecita, è necessario esaminare in un secondo tempo le condizioni di utilizzabilità previste dal diritto processuale penale (consid. 5). Nozione di gravi reati giusta l'art. 141 cpv. 2 CPP (consid. 6). Applicazione al caso concreto (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 146 IV 226

Artikel: Art. 141 cpv. 2 CPP, art. 12 e 13 LPD, art. 90 LCStr