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Regesto

Art. 127 cpv. 3 Cost.; art. 14 e 29 cpv. 2 lett. c LAID; imposta sul capitale delle associazioni; divieto della doppia imposizione intercantonale; ripartizione di immobili da reddito e immobili commerciali nell'imposta sul capitale e in quella sulla sostanza.
Principi del diritto intercantonale in ambito di doppia imposizione e gerarchia funzionale tra il diritto fiscale cantonale e intercantonale, in particolare per quanto concerne la delimitazione dei fattori imponibili (consid. 3). Per il riparto dei debiti, gli attivi devono essere valutati in base a regole unitarie anche nell'ambito dell'imposta sulla sostanza. Per far ciò, bisogna basarsi sui fattori di ripartizione della Conferenza svizzera delle imposte CSI (cambiamento di prassi; consid. 4.1). Per il riparto nell'ambito dell'imposta sul capitale delle associazioni, gli attivi e i passivi non devono essere computati come un "capitale proprio"; la sostanza lorda e i debiti devono essere ripartiti separatamente, come d'uso in materia d'imposta sulla sostanza (consid. 4.4 e 4.5). I Cantoni non sono tenuti a riprendere eccedenze di debito da altri Cantoni quando esse vanno ricondotte solo a sottovalutazioni di immobili opinabili dal punto di vista del diritto in materia di armonizzazione (consid. 4.6).

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Referenzen

Artikel: Art. 127 cpv. 3 Cost.