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Regesto

Convenzione europea di estradizione (CEEstr), legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Consegna di oggetti.
1. La domanda di sequestro conservativo (art. 20 par. 1 CEEstr) è implicitamente contenuta in quella della consegna di oggetti (consid. 3a). L'Ufficio federale di polizia, competente ad ordinare tale sequestro (art. 45 cpv. 1 e 47 cpv. 3 AIMP), può validamente appoggiarsi ad un sequestro già predisposto dall'autorità cantonale (consid. 8). Esigenze di motivazione della domanda per quanto concerne gli oggetti costituenti mezzi di prova (art. 20 par. 1 lett. a CEEstr); ammissibilità di una designazione per categorie o gruppi. Obbligo della Parte richiesta di esigere informazioni complementari dalla Parte richiedente in caso d'insufficienze (art. 13 CEEstr) (consid. 3b).
2. L'obbligo di consegnare gli oggetti secondo l'art. 20 CEEstr presuppone che l'estradizione della persona ricercata sia stata accordata e permane anche se la possibilità di consegnare la persona è caduta per fuga o morte (art. 20 par. 2 CEEstr). Per la consegna di oggetti si può tener conto anche di domande aggiuntive presentate anteriormente alla fuga del ricercato, e divenute per tal motivo senza oggetto per quanto concerne la consegna della persona, alla condizione che i fatti contenuti in tali domande aggiuntive costituiscano infrazioni motivanti l'estradizione e che una decisione di principio sull'estradizione del ricercato sia stata presa anteriormente alla fuga. Se tali premesse non sono adempiute, lo Stato richiedente deve presentare, se ha aderito alla CEAG, una domanda fondata su tale Convenzione, la quale si applica però esclusivamente ai mezzi di prova (art. 3 par. 1) e non al bottino del reato. Competenza dell'autorità cantonale per decidere su tali domande. Per il bottino, rispettivamente il prodotto della sua realizzazione, se non è applicabile l'art. 20 par. 1 lett. b CEEstr, fanno stato unicamente le disposizioni dell'AIMP, che non fondano nessuna pretesa di diritto internazionale dello Stato richiedente (art. 1 cpv. 4 AIMP) (consid. 5).
3. Consegna di oggetti costituenti mezzi di prova (art. 20 par. 1 lett. a CEEstr); relazione con il reato motivante l'estradizione. Per l'obbligo di consegna è sufficiente l'esistenza di una qualche connessione col delitto perseguito o col procedimento aperto nello Stato richiedente in relazione ad esso, tale da far apparire gli oggetti in questione idonei prima facie a servire come prova del reato; limiti del controllo di tale idoneità da parte del giudice dell'estradizione, che non deve sostituirsi al giudice estero del merito (consid. 7a-b).
Protezione della sfera segreta di terzi non implicati. Un'applicabilità degli art. 9 e 10 AIMP nel campo dell'estradizione non può essere in linea di principio esclusa; essa ha tuttavia portata limitata; l'estradando non è comunque legittimato a far valere in proprio gli interessi di terzi (consid. 7c).
4. a) Consegna di oggetti costituenti il bottino del reato o il ricavo della sua realizzazione (art. 20 par. 1 lett. b CEEstr). Misure cautelative prese motu proprio dalle autorità cantonali non ostano all'applicazione dell'art. 20 CEEstr (consid. 9a). Tutela dei diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti da consegnare: rinvio generale sancito dall'art. 20 par. 1 CEEstr al diritto interno dello Stato richiesto. Distinzione fra gli oggetti costituenti (soltanto) mezzi di prova e gli oggetti costituenti il provento del reato. Obbligo dello Stato richiesto di consegnare i primi, salvo esigerne la restituzione (art. 20 par. 4 CEEstr; art. 59 cpv. 2 AIMP). Possibilità per lo Stato richiedente di disporre di tali oggetti, in assenza di riserva formulata al momento della consegna, secondo il proprio diritto (restituzione allo stesso perseguito, confisca, copertura di spese giudiziarie, restituzione al leso). Oggetti non costituenti mezzi di prova per lo Stato richiedente: diritto della Svizzera di trattenerli, se ricorrono le condizioni stabilite dagli art. 34 e 59 cpv. 1 AIMP (consid. 9b).
b) Differenza fra i mezzi di prova (supra, n. 3) ed i proventi del reato (art. 20 par. 1 lett. b CEEstr) per quanto riguarda la relazione con i fatti per i quali l'estradizione è o avrebbe dovuto essere concessa. Esigenze più severe da porre alla motivazione che deve fornire lo Stato richiedente per la seconda categoria. Necessità probatorie circa l'acquisizione diretta o indiretta di tali beni patrimoniali per mezzo del reato, rispettivamente circa l'alta verosimiglianza di tale provenienza (consid. 10a). Situazione nel caso concreto; esame dei motivi addotti dall'autorità cantonale a sostegno del sequestro conservativo; inammissibilità di un rinvio generale da parte dell'UFP a tali motivi per giustificare la consegna; esame specifico e ammissione parziale del gravame con rinvio all'autorità inferiore per chiarimenti supplementari dallo Stato richiedente, rispettivamente per nuova decisione (consid. 10b e 11).

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Referenzen

Artikel: art. 20 par. 1 lett. b CEEstr, art. 20 par. 1 CEEstr, art. 20 par. 1 lett. a CEEstr, art. 20 CEEstr mehr...