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Regesto

Art. 5 n. 1 lett. b prima lineetta CLug; luogo di esecuzione.
Se l'obbligazione contrattuale del venditore si limita alla messa a disposizione al compratore di una cosa mobile per il suo ritiro, il luogo di consegna nel senso dell'art. 5 n. 1 lett. b CLug è quello in cui il venditore mette a disposizione la merce, indipendentemente dal fatto che questa vi venga ritirata dal compratore medesimo o da un terzo da lui autorizzato (consid. 4.3).

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Referenzen

Artikel: art. 5 n. 1 lett. b CLug