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Regesto

Validità della legge federale che disciplina l'imposta sul valore aggiunto nelle valli di Samnaun e di Sampuoir (art. 3 cpv. 3 LIVA); leggi del Comune de Samnaun che istituiscono imposte speciali in materia di attività economiche sul commercio e sugli investimenti immobiliari, sul commercio di benzina e di diesel nonché sul commercio del tabacco (art. 8, 9, 27, 29 e 127 Cost.); termine per interporre un ricorso di diritto pubblico (art. 89 cpv. 1 OG).
Quando un decreto cantonale è sottoposto all'approvazione costitutiva di un'altra autorità, il termine per interporre un ricorso di diritto pubblico comincia a decorrere solo quando è stata data l'approvazione, rispettivamente quando è comunicata la decisione d'approvazione. Ciò vale anche quando l'ultima istanza cantonale ha proceduto ad un controllo astratto delle norme (consid. 1.1).
Le imposte speciali in materia di attività economiche non violano il principio della generalità dell'imposta (art. 127 cpv. 2 Cost.). Nella misura in cui servono a finanziare le perdite fiscali che devono essere rimborsate alla Confederazione, è oggettivamente giustificato di porre questi costi a carico dei contribuenti che beneficiano in primo luogo dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, privilegio che ha precisamente portato la Confederazione ad esigere un compenso da parte del comune. In quanto gli introiti fiscali servono ad altri scopi contemplati dalla legge, essi compensano un vantaggio particolare di cui beneficiano in modo preponderante i commercianti grazie al privilegio doganale (consid. 2).
Le misure previste per la sorveglianza e il controllo del commercio del tabacco (ufficio di clearing; obbligo di dichiarazione) non violano la libertà economica ai sensi dell'art. 27 Cost. (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 3 cpv. 3 LIVA, art. 89 cpv. 1 OG, art. 127 cpv. 2 Cost., art. 27 Cost.