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Regesto

Art. 11 cpv. 5 LCP; art. 5 cpv. 1 lett. a e art. 9 OBAF; divieto della caccia e autorizzazione di abbattimento di animali cacciabili nelle bandite di caccia.
Nelle bandite di caccia, la caccia è vietata (consid. 4.1). La caccia deve essere distinta dall'abbattimento di animali cacciabili, che dev'essere ordinato in modo individuale e concreto (consid. 4.2). Tale abbattimento può essere autorizzato in una bandita di caccia se risulta necessario e proporzionato sulla base di una ponderazione completa degli interessi. La misura deve essere allestita tenendo conto degli scopi di protezione, non soltanto sotto il profilo materiale, locale e temporale, ma anche sotto quello personale, in modo da ridurre al minimo i disturbi per le altre specie (protette) che vivono nella zona; solo determinate persone, particolarmente qualificate, possono essere ammesse all'abbattimento di animali nelle bandite di caccia (consid. 4.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 11 cpv. 5 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. a e art. 9 OBAF