Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 4 Cost.; principio di legalità nel diritto penale cantonale (applicazione extraterritoriale del diritto cantonale, giustificazione della sovranità penale cantonale secondo il luogo in cui si verifica l'evento ("Auswirkungsprinzip").
La legislazione grigione sulla caccia vieta, a determinate condizioni, l'uso di veicoli a motore fuori dal cantone allo scopo di esercitare la caccia nei Grigioni. Le norme di collisione di cui agli art. 3 e art. 7 CP ("principi della territorialità e dell'ubiquità") non forniscono alcun criterio di collegamento per l'applicazione di questa disposizione penale cantonale. Ciò nonostante non ne deriva alcuna estensione inammissibile della sovranità cantonale in materia penale a fattispecie extracantonali. Il bene giuridico protetto dalla legislazione grigione sulla caccia è toccato in maniera sufficientemente intensa dal comportamento incriminato, che esplica i suoi effetti nei Grigioni, di modo che a tal riguardo sussiste una sufficiente relazione interna.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost., art. 3 e art. 7 CP