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Regesto

Art. 260ter e 340bis cpv. 1 CP; giurisdizione federale per crimini commessi da un'organizzazione criminale.
La nozione di organizzazione di criminali della disposizione sulla giurisdizione federale (art. 340bis cpv. 1 CP) corrisponde a quella del reato di organizzazione criminale (art. 260ter CP) (consid. 4.1-4.3).
Qualora sussista un concreto sospetto che il crimine sia stato commesso da una simile organizzazione, la competenza appartiene alle autorità di perseguimento penale della Confederazione (consid. 4.4-4.5).
Non è necessario che i presupposti della giurisdizione federale vengano esposti nell'atto d'accusa (consid. 6).
Dopo la formulazione dell'atto di accusa, la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (consid. 7.1).
Se l'accusa è diretta contro più correi o compartecipi oppure concerne infrazioni connesse, i capi d'accusa devono essere valutati nel loro insieme (consid. 7.2-8).

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Referenzen

Artikel: Art. 260ter e 340bis cpv. 1 CP, art. 340bis cpv. 1 CP