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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 29a Cost.; art. 52 LAVS; verifica dell'importo chiesto in risarcimento.
La persona confrontata con una pretesa di risarcimento deve avere avuto, in base alla garanzia della via giudiziaria, la possibilità di contestare almeno una volta l'importo dei crediti contributivi, per i quali è resa responsabile, presso un'autorità giudiziaria che esamina liberamente i fatti. Ex organi, che hanno lasciato l'impresa, non hanno più la possibilità, in caso di notificazione della decisione di fissazione dei contributi posteriore alla loro uscita dalla ditta, di impugnare o di fare impugnare la decisione, motivo per il quale la stessa deve, in tal caso, poter essere esaminata liberamente nell'ambito della procedura di risarcimento (precisazione della giurisprudenza al consid. 5 [in particolare consid. 5.4]).

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Referenzen

Artikel: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 29a Cost., art. 52 LAVS