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Regesto

Art. 85 lett. a OG; votazione popolare su un'iniziativa popolare.
1. Ammissibilità, in generale, d'interventi delle autorità in quanto tali (consid. 3b), di privati (consid. 3c) e di singoli membri di un'autorità (consid. 3d).
2. Le autorità cantonali non hanno influenzato in maniera illecita il risultato della votazione (consid. 4); anche le informazioni diffuse da privati o gli interventi di singoli membri di un'autorità non hanno potuto esercitare una siffatta influenza (consid. 5).
3. L'appoggio finanziario accordato al comitato d'iniziativa privato da un comune che non è particolarmente toccato dall'oggetto della votazione, è inammissibile (consid. 6).
4. L'appoggio finanziario, di per sé inammissibile, non ha avuto alcuna influenza decisiva sul risultato della votazione (consid. 7).

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Artikel: Art. 85 lett. a OG